Omeopatia e Omotossicologia: riconoscimenti giuridici e normativa

L'Omeopatia e l'Omotossicologia sono discipline che rientrano nelle Medicine Non Convenzionali (MNC).

Sono riconosciute dalla F.N.O.V.I. − Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani – e sono regolamentate dal Codice Deontologico e dalle Linee Guida sulla Pubblicità sanitaria.

L'articolo 31 del Codice Deontologico riporta: "La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico Veterinario. Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, a tutela della salute e del benessere degli animali".

Il DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n.193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) attesta il riconoscimento della figura del veterinario omeopata al quale viene conferita la competenza della valutazione, caso per caso, secondo i principi ispiratori della medicina omeopatica, del rimedio ritenuto più appropriato da somministrare sotto la sua responsabilità.

Il DLgs 193/06 definisce Medicinale veterinario omeopatico "ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati membri. Un medicinale veterinario omeopatico puo' contenere piu' materiali di partenza".

Il DLgs 193/06 e la successiva nota del ministero consentono il ricorso alla scelta omeopatica utilizzando i medicinali omeopatici veterinari senza dover sottostare alla regola della cascata (Art. 23). In mancanza di medicinali omeopatici veterinari adeguati al caso è possibile quindi l'utilizzo anche degli omeopatici ad uso umano negli animali Non Dpa da prescrivere in Ricetta non ripetibile.

Il 28 gennaio 2022 è entrato in vigore il Regolamento UE 2019/6 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai Medicinali Veterinari e che abroga la Direttiva 2001/82/CE.

Si tratta di un evento importante per i Veterinari Omeopati, che hanno atteso a lungo il superamento di alcuni scogli normativi che rendevano difficoltosa la prescrizione dei medicinali veterinari omeopatici sia in allevamento sia per gli animali d'affezione.

La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci (DGSAF) ha emanato una Nota esplicativa sull'applicazione del Regolamento che apporta delle modifiche in merito ai medicinali veterinari omeopatici.

Una nota emessa dal Dipartimento Veterinario F.I.A.M.O. (Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati) spiega:  "Viene ribadito che il medicinale veterinario omeopatico non presenta alcun residuo (Residuo marcatore non pertinente, Limite massimo residuo non richiesto) pertanto non viene richiesto un tempo di sospensione per gli animali destinati alla produzione di alimenti (DPA). Viene permesso l'utilizzo dei medicinali omeopatici (in senso generale, quindi ad uso umano) in assenza del medicinale veterinario omeopatico, acquistandolo anche da uno Stato membro. Viene quindi permesso di utilizzare farmaci omeopatici non esclusivamente veterinari (caso degli omeopatici unitari) sugli animali produttori di alimenti (DPA), con tempo di sospensione zeroeventualmente il medico veterinario può decidere un tempo di sospensione diverso da zero se lo ritiene necessario. In sostanza il Ministero ha recepito la necessità di eliminare il tempo di sospensione nei DPA anche se si utilizzano medicinali omeopatici registrati ad uso umano e di eliminare l'uso in deroga dei medicinali veterinari omeopatici, impropriamente assegnato con il D.Lgs 193/2006".